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Per la determinazione degli indirizzi di coordinamento, a sensi dell'articolo 2, il Ministero degli affari esteri si avvale di un Comitato consultivo misto, composto di:

  • a)dodici rappresentanti di amministrazioni statali;
  • b)dodici rappresentanti scelti tra le persone designate dagli enti ed organismi pubblici e privati di cui al secondo comma dell'articolo 2, in ragione di meta' per il settore pubblico e di meta' per quello privato;
  • c)nove esperti in materie tecniche, economiche a sociologiche, di cui tre designati da enti ed organizzazioni, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30, operanti nel settore del servizio di volontariato civile, e tre designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Comitato e' costituito nelle forme previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967; n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Esso e' presieduto dal Ministro per gli affari esteri o dal Sottosegretario da lui delegato e puo' articolarsi in sottocomitati; in seno al Comitato sono costituite le sezioni speciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 e al primo comma dell'articolo 30. I membri del Comitato sono nominati per la durata di un quadriennio; le funzioni di segretario sono esercitate dal capo del servizio previsto dall'articolo 7. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati di volta in volta a partecipare rappresentanti di organismi internazionali e di operatori pubblici o privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione tecnica.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art3 · fonte del testo

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