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Il Ministero degli affari esteri puo' disporre l'invio nei Paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, societa' ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente. Il Ministero puo' contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione. Tale misura non puo' essere superiore per ciascun dipendente alla meta' dell'indennita' di servizio all'estero ed alla meta' delle spese di viaggio e di trasporto, cui avrebbe diritto il personale di corrispondente qualificazione assunto dal Ministero con contratto di diritto privato. Il Ministero puo' inoltre assumere a proprio carico l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali. L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al primo comma, alle dirette dipendenze di Paesi in via di sviluppo o degli enti od organizzazioni internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti Paesi, e' subordinata ad autorizzazione del Ministero degli affari esteri, il quale puo', con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere la misura del contributo previsto dal precedente secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art14 · fonte del testo

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