Art. 25 — Utilizzazione di dipendenti pubblici e magistrati
Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987 n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987 n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
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2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. 415 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il personale dello Stato e di enti pubblici di cui all'articolo 18, lettera a), puo' essere utilizzato nei limiti di contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra e' messo a disposizione del Dipartimento:
tolto: 1) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;
tolto: 2) con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato;
tolto: 3) con decreto del Ministro degli affari esteri d'intesa con l'ente pubblico interessato e con l'autorizzazione dell'amministrazione vigilante, per il personale dipendente da enti pubblici. La messa a disposizione dei magistrati ordinari e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro; il relativo provvedimento e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennita' integrativa speciale, delle indennita' inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia. La durata di ogni incarico non puo' essere inferiore a tre mesi ne' superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione. Solo in caso di inderogabili e comprovate necessita' del programma di cooperazione nel quale il personale e' impegnato, puo' essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale, previa delibera del Comitato direzionale. Decorso tale termine nessun nuovo incarico puo' essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non dopo l'interruzione di almeno un anno e per un programma diverso da quello precedentemente svolto. Il personale civile di ruolo e' posto in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo e' posto in soprannumero all'organico con il 1 gennaio dell'anno successivo alla data di collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987 N. 49
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art25 · fonte del testo
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