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[1]Le conversioni od istituzioni di cui nella presente legge avranno luogo soltanto quando dai Comuni di Avezzano, Pontedera, Palmi, Cassino ed Atri, sia stato assicurato all'Erario il pagamento del contributo, giusta la misura indicata nell'annessa tabella A, mediante delegazione sui rispettivi esattori delle imposte.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 dicembre 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]N. Nasi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1902 al 16 dicembre 2009
