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[1]Nel termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, pubblichera' un regolamento nel quale saranno determinati i modi e le garanzie del contributo, la forma delle convenzioni, e tutte le norme occorrenti all'esecuzione della legge stessa.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 16 luglio 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Orlando
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
