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Nei capoluoghi di provincia, nei quali le spese per l'insegnamento secondario, per quanto riguarda il personale, spettano in tutto, od in parte allo Stato, e' data facolta' al Governo di erigere in istituti autonomi i corsi completi di classi parallele, aggiunti alle scuole esistenti, purche' gli enti locali provvedano a quanto loro incombe per legge.
Testo in vigore dal 29 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
