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[1]Restera' in ogni caso a carico dell'ente, dal quale dipende la scuola da convertirsi in Regia, o che chiede la fondazione di un nuovo istituto d'istruzione secondaria, l'onere di provvedere al locale, e al materiale scolastico e scientifico.
[2]Per gli istituti tecnici e nautici, per le scuole tecniche, normali e complementari di tutto il Regno, e pei ginnasi-licei della Sicilia, sara' a carico dell'ente anche la spesa degli stipendi del personale di servizio.
Testo in vigore dal 29 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
