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Alle medesime condizioni e con le stesse garanzie il Governo del Re potra' provvedere alla istituzione di scuole secondarie non obbligatorie, su conforme parere della competente autorita' scolastica provinciale, o del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
