Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La conversione in governative di scuole secondarie dipendenti da provincie, da comuni o da altri enti morali, potra' effettuarsi per decreto Reale, sempre che l'ente interessato garantisca all'erario sul proprio bilancio un contributo, pari a quelli indicati dalla tabella A che fa parte integrante della presente legge.
[2]Per gli istituti tecnici, dei quali si chiede la conversione in Regi, sara' provveduto con speciali convenzioni. Il contributo sara' fissato aggiungendo alla spesa degli stipendi del personale, una percentuale del 10 per cento per tutti gli oneri accessori.
[3]Dal contributo che l'ente paga allo Stato, si detrae, anno per anno, l'introito delle tasse scolastiche.
[4]Perche' le scuole dipendenti da enti morali che non siano provincie, ne' comuni, possano essere trasformate in Regie, occorre il parere favorevole del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.
[5]Saranno ammesse alla conversione soltanto quelle scuole, che in seguito a speciale ispezione sieno giudicate in buone condizioni cosi' per l'edificio che le contiene, come pel materiale scientifico e didattico.
Testo in vigore dal 29 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
