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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1940 al 16 dicembre 2009. 1201 parole tolte, 20 parole aggiunte in 43 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, portante istituzione d'una imposta ordinaria sul patrimonio, con le seguenti modificazioni.

tolto: Al titolo del Capo 1: Soggetto dell'imposta e' sostituito il titolo: Definizione dell'imposta.

tolto: Dopo l'art. 2 e' aggiunto il titolo: Capo II - Soggetto, dell'imposta.

tolto: Dopo l'art. 5, il Capo II diventai Capo III.

tolto: All'art. 6, il n. 3 e' sostituito dal seguente:

Mostra gli altri 35 capoversi cambiati

tolto: I titoli esteri posseduti dal cittadino residente nel Regno, ad esclusione di quelli posseduti da Societa' regolarmente costituite per le quali tali titoli formino oggetto della loro normale attivita', ovvero siano emessi da Societa' estere aventi oggetto similare o connesso alla normale attivita' delle Societa' nazionali che li possiedono.

tolto: All'art. 7, n. 6, le parole: in quanto siano dichiarati esenti, sono sostituite con le altre: dichiarato esente.

tolto: Allo stesso art. 7, il n. 9 e' modificato come segue:

tolto: 9) Il denaro contante; gli oggetti di arredamento, di abbigliamento e di ornamento personale, quando non formino oggetto di industria o commercio.

tolto: Dopo l'art. 8, il Capo III diventa Capo IV.

tolto: All'art. 9 e' aggiunto il seguente 2° comma: Tuttavia, per prima dichiarazione agli effetti del presente decreto, la valutazione e fatta sulla base della media del valore venale nel quinquennio precedente.

tolto: All'art. 10, 1° comma, la lettera a) e' modificata come segue:

tolto: a) dei valori agli stessi attribuiti in occasione di trasferimenti a titolo oneroso o gratuito, divisioni e perizie giudiziarie verificatisi nel triennio o quinquennio, di cui all'articolo precedente.

tolto: La lettera c) dello stesso primo comma dell'art. 10 e' modificata come segue:

tolto: c) del reddito netto, di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato.

tolto: Dopo il 1° comma dell'art. 10 e' aggiunto il seguente: Tuttavia, nella determinazione del valore dei piccoli fondi rustici in proprieta' contadina, con particolare riguardo alle terre coltivate di montagna, e tenuto conto degli elementi tecnici locali per cio' a disposizione degli uffici, non si devono ritenere imponibili sopravalori fondiari che risultino dovuti alla capitalizzazione di parti della remunerazione di lavoro manuale; come del pari non si devono prendere in considerazione sopraredditi contenenti porzioni di detta remunerazione.

tolto: Dopo l'ultimo comma dello stesso art. 10 e' aggiunto il seguente: La consistenza quantitativa di cose mobili, derrate, merci e generi di commercio e' determinata sulla base della media dell'anno anteriore a quello della dichiarazione o della rettificazione.

tolto: L'art. 12 e' sostituito dal seguente: Per le miniere, le cave, le terbiere, le tonnare, i laghi, gli stagni, i corsi d'acqua e i diritti di uso su acque pubbliche con le opere annesse, si tiene conto, oltre che degli elementi indicati alle lettere a) e b) dell'art. 10, anche del reddito netto soggetto alla imposta di ricchezza mobile ai sensi delle vigenti disposizioni da capitalizzarsi.

tolto: L'art. 13 e' sostituito dal seguente: La valutazione dei fondi rustici e' fatta distintamente per unita' aziendale, ivi compresi i fabbricati rurali e le scorie vive e morte che siano di spettanza dominicale. Le scorte spettanti a persona diversa dal proprietario son valutate in confronto di quest'ultima. Nel determinare il valore dei fondi rustici non si tiene conto dei prodotti agricoli tuttora in possesso del proprietario produttore.

tolto: L'art. 14 e' sostituito dal seguente: Quando l'usufrutto di beni immobili e mobili sia separato dalla proprieta', e' tenuto all'imposta patrimoniale il solo usufruttuario per il valore integrale del cespite. La stessa norma si applica quando la proprieta' e' gravata, da diritti di uso o di abitazione.

tolto: All'art. 16, comma ultimo, le parole: la quota annua di capitale relativa, sono sostituite dalle parole: l'ammontare delle residue quote annue di capitale, relative.

tolto: Il secondo comma dell'art. 20 e' sostituito dal seguente: Dal valore dei capitali circolanti, dei crediti e delle merci dell'azienda, valutato sulla base della media dell'anno precedente a quello della dichiarazione o della, rettificazione, detratto il valore dei debiti verso aziende di credito e verso fornitori.

tolto: Allo stesso art. 20, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: Il valore delle merci di cui al comma precedente si calcola sul prezzo medio del mercato di acquisto e non di quello di rivendita.

tolto: All'art. 22, 3° comma, le parole: in ogni caso, sona sostituite dalle parole: per le societa' soggette alla disposizione dell'art. 146 del Codice di commercio.

tolto: All'art. 22, dopo il 3° comma, e' aggiunto il seguente: Ove la societa' non sia soggetta alla imposta di negoziazione, la valutazione agli effetti della Medesima sara' sostituita da quella risultante da certificato peritale, da rilasciarsi ai soli fini dell'imposta sul patrimonio.

tolto: All'art. 22, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: Le norme del presente articolo valgono per la determinazione del valore del capitale obbligazionario per il quale peraltro non e' applicabile alcun minimo imponibile. Qualora detto capitale non sia soggetto ad imposta di negoziazione ovvero sia soggetto ad un tributo sostitutivo di essa, e sempre che non esista quotazione di borsa, la valutazione e' fatta sulla base del valore venale nell'ultimo semestre antecedente all'epoca della dichiarazione o della rettificazione.

tolto: Dopo l'art. 26, il Capo IV diventa Capo V.

tolto: Dopo l'art. 29, il Capo V diventa Capo VI.

tolto: L'ultimo comma, dell'art. 30 e' sostituito dal seguente: La prima dichiarazione agli effetti della applicazione del presente decreto deve riferirsi alla consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1939-XVIII e deve essere presentata entro il 29 febbraio 1940-XVIII.

tolto: Dopo l'art. 34, il Capo VI diventa Capo VII.

tolto: All'art. 38 e' aggiunto il seguente comma: Quando il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione relativamente a beni assoggettati al prestito redimibile 5 per cento, le eventuali rettifiche degli uffici per la determinazione dei relativi valori invia definitiva non daranno luogo ad applicazione di penalita'.

tolto: Dopo l'art. 38, il Capo VII diventa Capo VIII.

tolto: L'art. 40, e' sostituito dal seguente: Le variazioni relative al soggetto dell'imposta e le variazioni che rappresentino aumenti o diminuzioni - indipendenti da variazioni di prezzi - di almeno un quinto della consistenza patrimoniale dei singoli cespiti, debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quella in cui si verificano ed hanno effetto ai fini dell'imposta primo giorno di detto mese.

tolto: Dopo l'art. 43 aggiunto il seguente art. 43-bis: Negli accertamenti analitici per l'imposta complementare, sara', compresa, tra le spese deducibili, l'imposta sul patrimonio di cui alla presente legge.

tolto: All'art. 44, e' aggiunto in fine, il seguente comma: Nella, prima applicazione del presente decreto, sono esonerati dalla sopratassa i contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione, quando dall'accertamento definitivo risulti un valore non superiore alle lire 15.000, qualunque sia il valore da essi denunciato. Ove, invece, la prima dichiarazione sia stata omessa e il patrimonio definitivamente accertato risulti non superiore alle lire 12.000, si fa luogo all'applicazione della sola sopra tassa, con esclusione dell'ammenda.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 8 febbraio 1940-XVIII

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI

tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1940-02-08;100~art1 · fonte del testo

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