Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della legge 16 luglio 1904, n. 397, con quelle dell'art. 5 della presente legge, e a curare la pubblicazione del relativo regolamento nel termine di sei mesi, insieme alla nuova tabella dei contributi prescritta dall'art. 46 della legge 8 aprile 1906, n. 142.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 giugno 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Rava.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 21 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
