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Dai contributi a carico degli enti, che mantengano scuole medie da convertirsi in Regie, saranno integralmente detratti gli assegni fissi, dei quali esse siano provviste sul bilancio dello Stato. Ove le dette scuole godano invece sussidi facoltativi, questi saranno computati a tale effetto per la somma corrispondente alla media dei sussidi stessi nell'ultimo triennio, diminuendosi di altrettanto il fondo all'uopo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 21 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
