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Il Governo del Re e' autorizzato a stanziare noi corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, le somme necessarie all'attuazione dei provvedimenti, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, portando in aumento al bilancio dell'entrata per «rimborsi e concorsi» i rispettivi contributi, che per le scuole indicate nell'articolo 2 sono stabiliti nelle seguenti somme:

  • a)per la sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico di Savona, L. 650;
  • b)per la sezione industriale dell'istituto tecnico di Udine, L. 3112.50;
  • c)per la sezione dei capitani marittimi dell'istituto nautico di Ancona, L. 2948.75;
  • d)per la sezione dei costruttori navali dell'istituto nautico di Palermo, L. 1500;
  • e)per la sezione nautica dei capitani marittimi dell'istituto tecnico di Portomaurizio, L. 6812.50;
  • f)per la sezione d'agronomia dell'istituto tecnico di Girgenti, L. 1250;
  • g)per la scuola tecnica femminile di Milano L. 8805.

Testo in vigore dal 21 giugno 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-13;342~art4 · fonte del testo

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