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Il Governo del Re e' autorizzato a stanziare noi corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, le somme necessarie all'attuazione dei provvedimenti, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, portando in aumento al bilancio dell'entrata per «rimborsi e concorsi» i rispettivi contributi, che per le scuole indicate nell'articolo 2 sono stabiliti nelle seguenti somme:
- a)per la sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico di Savona, L. 650;
- b)per la sezione industriale dell'istituto tecnico di Udine, L. 3112.50;
- c)per la sezione dei capitani marittimi dell'istituto nautico di Ancona, L. 2948.75;
- d)per la sezione dei costruttori navali dell'istituto nautico di Palermo, L. 1500;
- e)per la sezione nautica dei capitani marittimi dell'istituto tecnico di Portomaurizio, L. 6812.50;
- f)per la sezione d'agronomia dell'istituto tecnico di Girgenti, L. 1250;
- g)per la scuola tecnica femminile di Milano L. 8805.
Testo in vigore dal 21 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
