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I capi d'istituto e gl'insegnanti delle scuole contemplate nei precedenti articoli, i quali al momento della loro nomina, debitamente approvata dall'autorita' scolastica, possedevano i requisiti legali, passeranno al servizio dello Stato, alle condizioni stabilite dall'art. 54 del regolamentar 29 luglio 1906, n. 469, purche' alla pubblicazione della presente legge siano almeno nel secondo anno scolastico di servizio ed una speciale ispezione governativa accerti la loro attitudine direttiva o didattica.
Testo in vigore dal 21 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
