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[1]Alle condizioni stabilite dall'art. 284 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sono autorizzati i seguenti provvedimenti:
- a)il ripristinamento, con effetto dal 1° ottobre 1905 delle seguenti sezioni di istituto tecnico e nautico:
[2]1° sezione fisico-matematica nell'istituto tecnico di Savona;
[3]2° sezione industriale nell'istituto tecnico di Udine;
[4]3° sezione dei capitani marittimi nell'istituto nautico di Ancona;
[5]4° sezione dei costruttori navali nell'istituto nautico di Palermo;
[6]5° Sezione nautica dei capitani marittimi nell'istituto tecnico di Portomaurizio;
- b)l'istituzione della sezione di agronomia nell'istituto tecnico di Girgenti con effetto dal 1° ottobre 1906;
- c)l'erezione in istituto autonomo del corso completo di classi femminili aggiunte alla scuola tecnica maschile «Barnaba Oriani» di Milano, a' sensi dell'art. 4 della legge 1° luglio 1904, n. 397, con effetto dal 1° ottobre 1906.
Testo in vigore dal 21 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
