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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a convertire in governativi, alle condizioni volute dagli articoli 1 e 3 della legge 16 luglio 1904, n. 397, il liceo pareggiato di Lanciano, i ginnasi pareggiati di Ariano di Puglia e di Piacenza e le scuole tecniche pareggiate di Piacenza e di Cotrone.
[2]Gli enti che chiesero entro il 30 giugno 1906 la conversione in governative di loro scuole medie e l'istituzione di tali scuole non obbligatorie, a' sensi della legge 16 luglio 1904, n. 397, o che denunziarono entro quel termine convenzioni gia' in vigore per il mantenimento di siffatti istituti allo scopo di ottenere la riduzione dei rispettivi contributi con effetto dall'anno scolastico successivo a quello in cui fu data la denuncia, saranno ammessi a stipulare le convenzioni relative secondo la tabella approvata con la legge succitata.
Testo in vigore dal 21 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
