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Gli articoli 9, 10 e 11 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per la conversione del consolidato 4.50 in consolidato 3.50 per cento, sono applicabili alle operazioni di Conversione e di rimborso, da compiersi per effetto della presente legge.
Testo in vigore dal 29 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
