Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
A tutte le spese ed erogazioni occorrenti per le operazioni finanziarie ed amministrative da compiersi per effetto della presente legge, all'infuori dei rimborsi di cui all'articolo precedente, e inclusa quella per la fabbricazione e l'allestimento del nuovo titolo, sara' provveduto utilizzando gli avanzi di bilancio dell'esercizio 1905-06 e 1906-07 e con mezzi ordinari di tesoreria.
Testo in vigore dal 29 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
