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[1]Il ministro del tesoro e' autorizzato ad alienare i titoli delle rendite 4 e 5 per cento, consegnatigli per il rimborso, o i titoli che ad essi sostituira' direttamente per effetto della conversione, allo scopo di provvedere i mezzi a cio' necessari.
[2]Allo stesso scopo, il ministro del tesoro potra' valersi, temporaneamente, delle giacenze di cassa e delle altre disponibilita' di tesoreria, in quanto non occorrano per i pagamenti ordinari, e dei mezzi che, per tutte le esigenze dell'operazione, potranno essergli assicurati dagli istituti di emissione, dagli istituti di credito e di risparmio nazionali e da istituti e Banche estere.
[3]Il ministro del tesoro fissera' le norme speciali intese a regolare la partecipazione degli istituti di emissione alle operazioni di conversione.
Testo in vigore dal 29 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
