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[1]E' stabilito il passaggio gratuito del bollo italiano dei titoli di rendita 5 per cento lordo e 4 per cento netto ai nuovi titoli di rendita da rilasciarsi, a tenore dell'art. 1, per effetto della conversione.
[2]Le spese per il bollo, al quale fossero eventualmente assoggettati i nuovi titoli da darsi in cambio dei titoli 5 per cento lordo e 4 per cento netto, gia' regolarmente bollati all'estero, da rilasciarsi ai loro possessori residenti all'estero, saranno interamente a carico del tesoro italiano.
Testo in vigore dal 29 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
