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[1]I titoli dei consolidati 5 e 4 per cento, dei quali sia chiesto il rimborso, dovranno essere presentati e consegnati, verso ritiro di ricevuta, nei luoghi e nei modi che saranno stabiliti nel detto decreto Reale.

[2]La data, a partire dalla quale sara' effettuato tale rimborso, verra' fissata con speciale decreto del ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno.

[3]Unitamente al capitale da rimborsare, sara' corrisposto l'interesse su di esso decorso, nella ragione annua di 4 per cento netto, a tutto il giorno anteriore a quello fissato per il rimborso.

Testo in vigore dal 29 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-29;262~art3 · fonte del testo

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