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[1]I possessori delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto, i quali, nel termine di sei giorni decorribili dalla data che sara' fissata per decreto Reale, non abbiano dichiarato, nei modi da stabilirsi nel decreto medesimo, di chiedere il rimborso del capitale, saranno ritenuti come accettanti il cambio delle loro rendite consolidate 5 e 4 per cento nel nuovo titolo di cui all'art. 1.
[2]I titoli 5 e 4 per cento, per i quali sia stata accettata la conversione, saranno ritirati contro rilascio dei nuovi titoli corrispondenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.
Testo in vigore dal 29 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
