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[1]Il concessionario si obbliga ad integrare la cauzione di cui all'art. 6 della Convenzione 7 agosto 1930-VIII in proporzione alle maggiorazioni della sovvenzione previste all'art. 5 della presente.
[2]Non si fara' luogo al pagamento di dette maggiorazioni sinche' il concessionario non avra' provato di avere adempiuto all'obbligo di integrare corrispondentemente la cauzione. Ferma questa condizione, tale obbligo, per la maggiorazione prevista nel secondo comma dell'art. 5, potra' essere adempiuto a parte, dopo l'inizio del servizio della linea n. 5.
Testo in vigore dal 24 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
