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Qualora per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non venissero eseguiti nei termini prescritti i lavori indicati all'art. 4 il concessionario incorrera' nella penalita' di lire 500 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle convenzioni vigenti.
Testo in vigore dal 24 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
