Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 settembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII e sino alla scadenza della Convenzione 7 novembre 1925-IV la sovvenzione annua assegnata per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 della Convenzione predetta e' fissata in lire tremilioni centotrentaquattromila (lire 3.134.000).
[2]A decorrere dall'inizio dell'esercizio della linea n. 5 di cui all'art. 1 e per la durata sopra indicata, detta sovvenzione sara' ulteriormente aumentata di lire cinquecentosettantatremila (lire 573.000) annue.
Testo in vigore dal 24 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
