Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 settembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il concessionario si obbliga ad eseguire, nel termine di giorni novanta, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della presente Convenzione, i lavori ordinati dal Ministero con la lettera citata all'articolo 3, relativamente ai piroscafi Ustica e Pantelleria e quelli occorrenti per rimettere in perfetto stato di manutenzione le altre unita', della Societa' assegnate alle linee.
Testo in vigore dal 24 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
