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[1]Convenzione modificativa di quelle in data 19 novembre 1925-IV e 27 agosto 1930-VIII, stipulate con la Societa' anonima «Navigazione Toscana» per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano). Premesso che con Convenzione in data 19 novembre 1925-IV, approvata con decreto Ministeriale 30 novembre 1925-IV, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1925-IV, la Societa' anonima «Navigazione Toscana», sedente in Livorno, assunse l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano) per la durata di anni venti, a cominciare dal 1° gennaio 1926-IV, verso l'annua sovvenzione di L. 2.900.000; che con Convenzione in data 16 marzo 1927-V, approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta Convenzione 19 novembre 1925-IV, fu portata ad anni ventuno; che con altra Convenzione in data 27 agosto 1930-VIII, approvata con legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1867, furono portate alla Convenzione 19 novembre 1925-IV alcune modificazioni fra le quali l'aumento della sovvenzione annua da L. 2.900.000 a L. 4.100.000; che avendo la Societa' anonima «Navigazione Toscana» avanzato da tempo richieste di aumento della sovvenzione in considerazione dell'aggravamento degli oneri di esercizio ed essendosi riscontrate fondate tali richieste, il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con quello delle finanze ha ritenuto opportuno provvedere ad un nuovo assetto dei servizi che permettesse alla Societa' di conseguire economie di spese evitando l'aumento della sovvenzione; fra il tenente generale di porto ispettore senatore Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni e il gr. uff. Mario dall'Orso, amministratore delegato della Societa' anonima «Navigazione Toscana» sedente in Livorno, in nome e per conto della Societa' stessa, in virtu' di regolare mandato e' stato concordato e stipulato quanto segue: Art. 1.
[2]Il secondo e terzo comma dell'art. 2 della Convenzione in data 19 novembre 1925-IV, per l'esercizio dei servizi marittimi dell'Arcipelago Toscano, nel testo risultante dalle modificazioni apportatevi con l'art. 1 della Convenzione in data 27 agosto 1930-VIII, sono sostituiti dai seguenti: «La sovvenzione sara' soggetta a revisione triennale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile, tenuto conto a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate 2100 (duemilacento) di carbone e di un prezzo base di L. 150 la tonnellata c.i.f. Genova primario Cardiff, nonche' di un consumo medio annuo di tonnellate 300 (trecento) di nafta raffinata (Diesel oil) e di un prezzo base di L. 350 la tonnellata, merce resa franco bordo Genova. «La revisione avra' luogo soltanto quando le medie dei prezzi del carbone o della nafta riferentesi al triennio precedente risultino superiori o inferiori rispettivamente ai prezzi base suddetti di almeno il quindici per cento. La correzione della sovvenzione sara' fatta in base alle medie di cui sopra e per la sola parte eccedente tale media del 15 per cento, ed avra' valore per il triennio successivo».
Testo in vigore dal 19 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009
