Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1924 al 9 maggio 2025. 186 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le societa' commerciali e civili delle antiche Provincie italiane, gia' ammesse dai cessati Governi austriaco, ungherese o germanico, all'esercizio del commercio e dell'industria nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica o dell'antico Regno di Prussia, dovranno presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presenteConvenzione, domanda di ammissione alle autorita' cecoslovacche competenti, le quali decideranno secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 del Trattato di commercio italo-cecoslovacco concluso in data d'oggi.
tolto: Fino alla decisione definitiva in merito alla domanda d'ammissione, le societa' predette potranno continuare l'esercizio del commercio e dell'industria nel territorio della Cecoslovacchia.
tolto: Per le societa' delle antiche e delle nuove Provincie italiane, che avevano gia' il 24 maggio 1915 una succursale nel territorio facente parte attualmente della Repubblica cecoslovacca, l'ammissione sara' concessa obbligatoriamente dal Governo della Repubblica. Non sara' fatto dall'Italia un trattamento meno favorevole alle societa' cecoslovacche in condizioni analoghe.
tolto: Resta inteso che le disposizioni dell'art. 6 del Trattato concluso a Sevres il 1° agosto 1920, fra l'Italia e gli Stati cessionari di territori gia' appartenenti all'antica Monarchia austro-ungarica, in quanto siano piu' favorevoli, non sono pregiudicate dalle disposizioni del presente articolo.aggiunto: Convenzione-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1924-03-02;263~art7 · fonte del testo
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