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[1]Fino a che i fedecommessi saranno conservati dalla legislazione delle Alte Parti Contraenti, i sudditi di una di esse non potranno essere esclusi, dalle leggi dell'altra, dal diritto di percepirne le rendite, salvo le disposizioni particolari degli statuti vigenti per i singoli fedecommessi.
[2]Quando da una delle due Alte Parti fosse provveduto per legge alla soppressione dei fedecommessi e allo scioglimento del vincolo fedecommissario o in altro modo fosse tolto tale vincolo, i sudditi dell'altra Parte non saranno trattati meno favorevolmente dei nazionali.
Testo in vigore dal 10 marzo 1924 al 9 maggio 2025
