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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1924 al 9 maggio 2025. 541 parole tolte, 11 parole aggiunte in 17 capoversi.

Convenzione tolto: giuridico-finanziaria.

tolto: Col fine di regolare alcuni rapporti di carattere giuridico-finanziario fra l'Italia e la Cecoslovacchia, i sottoscritti:

tolto: Lodovico Luciolli, direttore generale delle Dogane e Imposte indirette nel Ministero delle finanze del Regno d'Italia;

tolto: Arturo Ricci Busatti, segretario generale del Consiglio del Contenzioso diplomatico presso il Ministero degli affari esteri del Regno d'Italia;

tolto: Zdenek Fierlinger, direttore generale della sezione economica del Ministero degli affari esteri della Repubblica cecoslovacca;

tolto: Zdenek Fafl, direttore generale della sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del commercio estero della Repubblica cecoslovacca;

tolto: In virtu' dei pieni poteri di cui sono stati muniti dai loro Governi si sono accordati sulle seguenti disposizioni:

tolto: Art. 1

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: § 1. - I debiti espressi in corone austro-ungariche, sorti per qualsiasi titolo prima del 3 novembre 1918, fra persone fisiche, giuridiche, societa' commerciali od enti di diritto pubblico, residenti, al momento della firma della presente Convenzione, da un lato, nei territori annessi all'Italia a norma dei Trattati di San Germano e di Rapallo; dall'altro, nel territorio cecoslovacco, saranno pagati, indipendentemente dal giorno della scadenza, secondo le disposizioni seguenti:

tolto: a) i debitori residenti nei territori annessi all'Italia pagheranno, per ogni corona austro-ungarica, lire italiane 0,568;

tolto: b) i debitori residenti nel territorio cecoslovacco pagheranno, per ogni corona austro-ungarica in valuta cecoslovacca, l'equivalente di lire italiane 0.568 al saggio del cambio di Ginevra, fra la lira italiana e la corona cecoslovacca, del giorno di pagamento.

tolto: § 2. - I debiti espressi in corone austro-ungariche, sorti per qualsiasi titolo fra le parti predette dopo il 3 novembre 1918, saranno pagati, indipendentemente dal giorno della scadenza, salvo patti speciali, sia dai debitori residenti nei territori annessi all'Italia, sia dai debitori residenti nel territorio cecoslovacco, in valuta cecoslovacca alla pari, ossia in ragione di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.

tolto: § 3. - I debiti di qualunque genere espressi in corone austro-ungariche, esistenti fra persone fisiche, giuridiche, societa' commerciali od enti di diritto pubblico che al momento della firma della presente Convenzione risiedono, da un lato, nel territorio delle antiche provincie d'Italia, dall'altro nel territorio cecoslovacco saranno pagati, da ambo le parti, indipendentemente dal giorno della scadenza, in valuta cecoslovacca alla pari, ossia in ragione di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica. § 4. - Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, le persone, le imprese, le societa' e gli istituti cecoslovacchi, i quali abbiano attualmente o abbiano avuto al 3 novembre 1918, succursali registrate giudizialmente nelle nuove provincie annesse all'Italia, e, rispettivamente, le persone, le imprese, le societa' e gli istituti delle nuove provincie italiane, i quali abbiano attualmente o abbiano avuto al 3 novembre 1918, succursali registrate giudizialmente nel territorio cecoslovacco, saranno considerati, per le obbligazioni contratte da dette succursali, come residenti nel territorio ove la succursale e' od era registrata.

tolto: § 5. - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, con effetto retroattivo, nei casi in cui sia stato eseguito dal debitore il deposito giudiziale delle somme dovute.

tolto: § 6. - Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

tolto: a) alle polizze di assicurazione stilate in corone austro-ungariche, fra residenti nelle nuove provincie del Regno d'Italia e residenti nel territorio cecoslovacco;

tolto: b) ai rapporti di debito e credito che sono regolati dagli uffici di verifica e di compensazione, a norma dei trattati di pace.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1924-03-02;263~art1 · fonte del testo

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