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[1]L'Amministrazione da' in affitto alla Compagnia i locali necessari allo stabilimento della sua stazione del cavo a Trieste, la quale dovra' essere nella vicinanza immediata dell'ufficio centrale telegrafico dell'Amministrazione e dovra' esser mantenuta in comunicazione diretta con quest'ultimo.
[2]D'altra parte la Compagnia e' obbligata di pagare o di rimborsare in tempo dovuto all'Amministrazione l'importo effettivo della pigione dei locali della stazione del cavo, come sara' stipulato in un accordo speciale, e altresi' le spese che occorressero per il loro adattamento e manutenzione, purche' tali spese non incombano al proprietario dell'immobile.
Testo in vigore dal 13 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
