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[1]La Compagnia si obbliga di mantenere in buono stato di esercizio la linea telegrafica sotterranea collegante il punto d'approdo del cavo vicino a Miramare coll'ufficio centrale dell'Amministrazione dei telegrafi a Trieste, a proprie spese. L'Amministrazione e' disposta, allo scopo di facilitare per quanto possibile la manutenzione od il trasloco (nel caso fosse necessario) della suddetta linea sotterranea, a concedere, qualora la Compagnia lo desiderasse, l'assistenza del personale tecnico telegrafico e degli ispettori delle linee, ma la Compagnia dovra' rimborsare all'Amministrazione tutte le spese nelle quali la suddetta incorresse per dato e fatto di prestare tale assistenza.
[2]In caso di guasti i delegati dell'Amministrazione italiana, a spese dell'Amministrazione stessa, avranno la facolta' di assistere alle esperienze che si faranno in Italia, per determinare le condizioni elettriche del cavo stesso. Tuttavia la Compagnia non avra' l'obbligo di ritardare la partenza dei suoi vapori per attendere l'arrivo dei delegati del Governo.
Testo in vigore dal 13 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
