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[1]I ripari che la Compagnia vorra' mettere in opera al punto di approdo del cavo ed i meccanismi che credera' di adottare per proteggere il cavo medesimo, non dovranno essere d'inciampo o pregiudizievoli alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa militare, o di quanto altro fosse reso indispensabile dai motivi suddetti.
[2]Le spese per eseguire quanto precede saranno sostenute dalla Compagnia, a meno che essa non voglia riconoscere la condizione di indispensabilita', nel quale caso sara' applicato l'art. 24.
Testo in vigore dal 13 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
