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[1]Non e' permesso all'ufficio telegrafico della Compagnia a Trieste di trasmettere sul cavo Trieste-Corfu' altri telegrammi all'infuori di quelli che gli saranno consegnati dall'ufficio centrale telegrafico dell'Amministrazione italiana a Trieste. L'ufficio della Compagnia sara' inoltre obbligato di consegnare tutti i telegrammi che ricevera' per mezzo del cavo Trieste-Corfu' all'ufficio centrale dei telegrafi, sia per esser recapitati che per esser inoltrati. L'ufficio telegrafico della Compagnia non e' autorizzato ad accettare telegrammi dal pubblico, ne' a recapitarne.
[2]Soltanto i telegrammi di servizio in franchigia che si riferiscono al servizio proprio dell'«Eastern Telegraph Company» potranno essere scambiati fra le stazioni del cavo della suddetta Compagnia, senza l'intervento dell'ufficio centrale telegrafico.
Testo in vigore dal 13 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
