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[1]Convenzione con la Compagnia «Eastern Telegraph Company» per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfu'.
[2]Il Ministro per le poste ed i telegrafi del Regno d'Italia, S. E. l'avv. Rosario Pasqualino Vassallo, in nome del Governo italiano, e il sig. Frederick Marx quale rappresentante e procuratore legale della «The Eastern Telegraph Company, Limited», con domicilio presso la Banca italiana di sconto a Roma (salvo quanto e' detto all'art. 24 successivo) a forma dello annesso atto di procura, allo scopo di regolare le condizioni per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfu', sono addivenuti alla stipulazione della seguente convenzione:
[3]Art. 1
[4]Il Governo italiano riconosce alla «Eastern Telegraph Company» il diritto che essa aveva in base alla Convenzione fra l'Amministrazione telegrafica dello Stato austriaco e l' «Eastern Telegraph Company» in data dell'8 luglio 1903, di esercitare e di mantenere il cavo telegrafico sottomarino di sua proprieta' esistente fra Trieste e Corfu', e a questo scopo di tenere a Trieste un ufficio telegrafico privato collegato col cavo, e accorda alla Compagnia la concessione di continuare ad esercitare ed a mantenere il suddetto cavo e di esercitare il detto ufficio sino al 31 maggio 1930, alle condizioni risultanti dagli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 13 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
