Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata, con effetto dal 22 febbraio 1921, l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la Compagnia «Eastern Telegraph Cy.» di Londra, per la riparazione e l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino Trieste-Corfu', sostituendosi al primo comma dell'art. 21 della convenzione stessa il seguente:
[8]«Durante il periodo coperto da questa concessione l'Amministrazione italiana s'impegna di non accordare ad altre persone o societa' qualsiasi, qualunque concessione od autorizzazione per la posa di qualsiasi nuovo cavo sottomarino per collegare l'Italia con citta' costiere appartenenti alla Grecia o alla Turchia, le quali citta' siano gia' collegate con cavi o fili di proprieta' della Compagnia, salvo il caso che il territorio comprendente la citta' o le citta' suddette passasse sotto il protettorato italiano od in una zona di influenza o di privilegio economico riconosciuto all'Italia».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 21 giugno 1925.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Ciano - De' Stefani.
[13]Visto, ii Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
