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[1]La Cassa dei depositi e prestiti fara' alla Repubblica di San Marino un mutuo di L. 200,000 (duecentomila) all'interesse annuo del 4 % netto, ammortizzabile in 50 (cinquanta) annualita' di L. 9310.04 (novemilatrecentodieci o centesimi quattro).
[2]Tali annualita' verranno, alle rispettive scadenze, versate dalla Repubblica di San Marino al tesoro italiano, il quale le riscuotera' a entrate del bilancio, o provvedera', con apposito stanziamento nel bilancio della spezia, a corrisponderle alla Cassa dei depositi e prestiti.
[3]La Repubblica di San Marino concede al tesoro italiano, per la corresponsione delle annualita' di cui sopra, e fino a concorrenza del loro ammontare, la garanzia del canone daziario che l' Italia ad essa corrisponde attualmente a termini degli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, o avesse a corrispondere in seguito, e, in quanto potesse occorrere, anche la garanzia della propria risposta fondiaria.
Testo in vigore dal 20 agosto 1906 al 9 maggio 2025
