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[1]CONVENZIONE addizionale alla convenzione 28 giugno 1897 di amicizia e buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino. 16 febbraio 1906
[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e la serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto l'opportunita' di modificare la convenzione fra loro stipulata in data 28 giugno 1897, al fine di ovviare alla constatata insufficienza delle monete divisionali d'argento nell'interno della Repubblica, ed allo scopo eziandio di assicurare alla Repubblica il conseguimento di un mutuo per provvedere ad attuali sue contingenze ed agevolare l'assetto definitivo del suo bilancio, hanno risoluto di concludere, a tale effetto, una convenzione addizionale alla detta convenzione 28 giugno 1897 di amicizia e buon vicinato, ed hanno quindi nominato appositi plenipotenziari, e cioe':
[3]S. M. il Re d'Italia
[4]S. E. il conte Francesco Guicciardini, grande ufficiale degli ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, deputate al Parlamento, ministro segretario di Stato per gli affari esteri;
[5]S. E. il prof. Luigi Luzzatti, gran croce degli ordini dei Santi
[6]Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, cavaliere del merito civile di Savoja, gran croce dell'ordine di San Marino, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per il tesoro; e la Repubblica di San Marino
[7]S. E. il cavaliere Gaspare Finali, cavaliere dell'ordine supremo della SS. Annunziata, gran croce degli ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d' Italia, cavaliere del merito civile di Savoia, gran croce dell'ordine di San Marino, senatore del Regno, presidente della Corte dei conti del regno d'Italia, consultore politico della Repubblica stessa, i quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato le seguenti stipulazioni:
[8]Art. 1.
[9]Fermo restando le altre clausole dell'art. 38 della convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata in data 28 giugno 1897, il contingente delle monete divisionali d'argento, al titolo di 835 millesimi, che la Repubblica di San Marino, avvalendosi della regia Zecca di Roma, ha diritto di coniare e di emettere, e' stabilito in lire 120,000 (centoventimila).
[10]La R. zecca di Roma coniera' le nuove monete, che a termini del comma precedente la Repubblica intendera' di emettere, alle stesse condizioni dell' operazione per le L. 60,000 in spezzati di argento contemplata dalla convenzione 28 giugno 1897.
Testo in vigore dal 20 agosto 1906 al 9 maggio 2025
