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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono convalidati i Regi decreti 20 maggio 1926, n. 876; 20 maggio 1926, n. 885; 27 maggio 1926, n. 918, e 28 maggio 1926, n. 919, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 27 marzo 1927 - Anno V
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Volpi.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 4 aprile 1927 al 16 dicembre 2009
