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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono convalidati i Regi decreti 29 giugno 1924, n. 1140; 10 luglio 1924, n. 1141; 10 luglio 1924, n. 1179; 19 luglio 1924, n. 1206; 19 luglio 1924, n. 1207; 25 luglio 1924, n. 1208; 25 luglio 1924, n. 1209; 28 agosto 1924, n. 1735; 28 agosto 1924, n. 1431; 11 settembre 1924, n. 1442; 18 settembre 1924, n. 1513; 18 settembre 1924, n. 1514; 25 settembre 1924, numero 1515; 25 settembre 1924, n. 1507; 16 ottobre 1924, n. 1730; 16 ottobre 1924, n. 1731; 16 ottobre 1924, n. 1732; 16 ottobre 1924, n. 1733; 23 ottobre 1924, n. 1734; 30 ottobre 1924, n. 1838; 10 novembre 1924, n. 1839; 10 novembre 1924, n. 1840; 10 novembre 1924; n. 1920; 10 novembre 1924, n. 2046; 10 novembre 1924, n. 2047; 10 novembre 1924, numero 2079, e 10 novembre 1924, n. 2080, coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nella annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 26 novembre 1925.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) Mussolini.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 9 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009
