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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Sono convalidati i RR. decreti del 5 e 30 marzo 1905, nn. 60, 61, 62 e 115, coi quali furono autorizzate le seguenti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905, e cioe':

[7]di L. 20,000 inscritte al nuovo capitolo n. 142 bis: «Sussidi ai danneggiati dall'infortunio che ha colto Bari e i paesi vicini» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

[8]di L. 100,000 inscritte al nuovo capitolo n. 159 ter: «Saldo di spese per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saint-Louis» dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

[9]di L. 5000, inscritte al nuovo capitolo n. 292 quinquies: «Pagamento di n. 20 copie della riproduzione del Codice dei Trionfi di Petrarca, gia' offerto dal Governo italiano al Presidente della Repubblica francese, le quali copie furono dal Governo italiano offerte in omaggio ai ministri francesi e alle biblioteche e ad altri Istituti scientifici di Francia», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica;

[10]di L. 3000, in aumento al capitolo n. 110: «Spese ed indennita' per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico-doganale e per la Commissione permanente dei valori doganali e per altri Consigli e Commissioni - Studi, traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Ufficio d' informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio», dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 25 giugno 1905.

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]Carcano.

[15]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 28 giugno 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-06-25;271~art1 · fonte del testo

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