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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convalidati i Regi decreti 5 gennaio e 3 marzo 1896, coi quali furono autorizzate le seguenti due prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1895-96, cioe':
[7]di L. 120,000, portate in aumento per L. 50,000 al capitolo n. 27 «Personale di ruolo (Amministrazione del demanio), e per L. 70,000 al capitolo n. 30 bis, Compensi per le spese di ufficio ai conservatori delle ipoteche e ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario (art. 6, allegato G alla legge 8 agosto 1895 n. 486)», dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1895-96;
[8]di L. 8000 portate in aumento al capitolo n. 99 «Riparto dei beni demaniali nelle provincie meridionali, sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna, e pensionatico nelle provincie venete», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, per l'esercizio predetto.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 4 giugno 1896.
[11]UMBERTO.
[12]G. Colombo.
[13]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 10 giugno 1896 al 16 dicembre 2009
