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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Sono convalidati i Regi decreti 3 luglio 1942-XX, n. 823; 24 luglio 1942-XX, n. 881; 24 agosto 1942-XX, 1138; 18 settembre 1942-XX, n. 1139; 26 settembre 1942-XX, n. 1170, e 18 ottobre 1942-XX, n. 1293, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1942-43.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 11 marzo 1943-XXI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - ACERBO
[13]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo in vigore dal 13 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
