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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Sono convalidati i Regi decreti 20 febbraio 1941-XIX, n. 240; 10 aprile 1941-XIX, n. 244; 1° maggio 1941-XIX, n. 369; 29 maggio 1941-XIX, nn. 534 e 548, e 21 giugno 1941-XIX, n. 574, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 14 settembre 1941-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Di Revel
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 15 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
