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[1]La spesa di lire 50 milioni da erogarsi in quote annue di lire 5 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1948-49 fara' carico ai fondi autorizzati con l'art. 1 della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 1002, restando la ripartizione annua, di cui all'articolo medesimo, modificata come appresso:
[2]lire 123.750.000 per gli esercizi dal 1939-40 al 1946-47;
[3]lire 5.000.000 per gli esercizi del 1947-48 e 1948-49.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - TASSINARI - DI REVEL
[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
