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[1]E' data facolta' al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Sottosegretariato di Stato per la bonifica integrale, di concedere all'Ente ferrarese di colonizzazione un contributo straordinario, entro il limite complessivo di 50 milioni, ed entro il limite massimo annuo di 5 milioni, nella spesa occorrente per la colonizzazione del comprensorio di bonifica della Nurra, secondo il piano di massima da approvare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
[2]Nessun concorso dello Stato negli interessi, comunque previsto o mantenuto dal testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, puo' essere concesso su mutui per opere o spese relative alla colonizzazione prevista dal precedente comma.
[3]Tale contributo sara' assegnato annualmente, in misura strettamente proporzionale al graduale sviluppo del piano generale di miglioramento fondiario e in base a certificati degli organi tecnici compartimentali. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 novembre 1949, n. 963
1La L. 9 novembre 1949, n. 963 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "La concessione del contributo straordinario annuale a favore dell'Ente sardo di colonizzazione, autorizzata con la legge 30 novembre 1939, n. 1975, e' prorogata fino all'esercizio 1949-50. Il limite massimo annuo di detto contributo viene elevato, con effetto dall'esercizio finanziario 1948-49, a 54 milioni di lire".
Testo in vigore dal 19 gennaio 1950 al 16 dicembre 2009
