Art. 1
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[1]Fermo restando il contributo di cui all'art. 370 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le costruzioni dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato appaltate dal 1° gennaio 1942-XX, e' concesso un contributo straordinario annuo pari all'1 per cento del costo delle costruzioni stesse.
[2]Tale contributo, straordinario compete dal primo giorno del mese successivo alla data di dichiarazione di abitabilita', di dette costruzioni fino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra e sara' corrisposto in via posticipata.
Testo in vigore dal 12 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
