Art. 2
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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per la attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 marzo 1943-XXI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - ACERBO - TIENGO
[6]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo in vigore dal 7 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
