Art. 1
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[1]E' autorizzata la spesa di lire 425.000.000 a titolo di contributo dello Stato per gli impianti di produzione della gomma sintetica della Societa' anonima industria gomma sintetica (S.A.I.G.S.).
[2]Il contributo suddetto sara' erogato sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni in cinque anni, in ragione di 85 milioni annui a decorrere dall'esercizio 1943-44.
[3]La erogazione del contributo stesso, nonche' le cessioni pro-solvendo e pro-soluto ad esso relative, fatte dalla S.A.I.G.S. a favore di istituti finanziatori sono esenti dalla tassa di bollo e dalle tasse di registro ed ipotecarie.
Testo in vigore dal 7 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
