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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' prorogato per altri due anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38, lo speciale assegno annuo di L. 30.000 di cui in atto gode la Reale Accademia Nazionale del Lincei per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane del Medioevo e dell'eta' anteriore al Risorgimento Italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.
[9]La somma sara' stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi finanziari 1937-38 e 1938-39.
[10]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare le Conseguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 29 maggio 1937 - Anno XV
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Bottai - Di Revel
[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 26 giugno 1937 al 16 dicembre 2009
